milleproroghe

Dopo l’approvazione con voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati con 315 sì e 221 no, il Senato, mercoledì 26 febbraio 2020, con 154 voti favorevoli, 96 contrari e nessuna astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione del testo della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni del Dl. 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica in materia di proroga di termini legislativi” .

Dal 2 Marzo 2020, dunque, sono in vigore le modifiche introdotte dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 nel Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020). Entrambe le leggi sono pubblicate sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020.

Molteplici interventi adottati di cui riportiamo un’ elenco dettagliato:

 

  • Antincendio
  • Bonus verde
  • Canone unico comunale
  • Commissari straordinari per le strade siciliane e sarde
  • Concessionari
  • Deposito di macerie e rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione
  • Distretti turistici
  • Fondo progettazione
  • Fondi di energia rinnovabile (FER)
  • Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
  • Regime di tutela in materia di energia
  • Rinnovo organi di controllo nelle srl
  • Tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine
  • Vulnerabilità sismica edifici scolastici

Misure Antincendio

Relativamente alle misure antincendio, il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 nel testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, interviene sul termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

Si posticipano:

  • dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;
  • dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

La modifica introdotta lascia, inoltre, immutata l'originaria previsione recata dal comma 5, dell'articolo 3, la quale ha prorogato:

  • dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;
  • dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.

Viene introdotta, anche, una disposizione relativa ai rifugi alpini, la quale prevede il differimento al 31 dicembre 2020 (dal 31 dicembre 2019) del termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

  • dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
  • della segnalazione certificata di inizio attività (SCIAsostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

 

Bonus Verde

L’articolo 10, comma 1, proroga a tutto il 2020 l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’ imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

  • la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

  • le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Si ricorda, infine, che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.