Bonus facciate
Pubblicata la circolare dell’agenzia delle Entrate con le indicazioni per usufruire del «bonus facciate» (scarica la documentazione a fondo pagina), la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, prevista dalla legge di Bilancio 2020.
La detrazione fiscale si recupera in dieci rate annuali di pari importo e che è esclusa la formula della cessione del credito/sconto in fattura prevista per gli ecobonus.
Esclusivamente per il perimetro esterno
La circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 chiarisce che l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’ involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. Sono coperti, altresì, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio.
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Il cappotto termico in facciata è al 90%
Anche le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi sono comprese nell’agevolazione. Inoltre anche gli interventi influenti dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, rientrano nel campo del bonus facciate.
E’ possibile portare in detrazione anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
Inquilini tra i beneficiari
I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Per i privati bonifici entro il 2020
Per il calcolo del «bonus facciate», per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve far riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per esempio per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.
Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si guarderà al “criterio di competenza” e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
ATTENZIONE
Sono escluse le spese:
- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.