Thu, 11/24/2016 - 08:57
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Sicurezza antincendio: la valutazione del rischio incendio

Si ricorda che la valutazione del rischio incendio, redatta ancora ai sensi del DM 10 marzo 1998, costituisce “parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del dlgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.; il d.m. 10 marzo 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze”.

Inoltre a valle dell'analisi preliminare dei pericoli, “che prende in considerazione per ciascuna area e reparto lavorativo la posizione in Azienda e rispetto alle altre aree di lavoro e le caratteristiche dei luoghi, la presenza di materiali infiammabili, esecuzione di operazioni pericolose e fornitura di attrezzature e dispositivi di protezione idonei, la tipologia e l'entità delle fonti d'innesco, la consistenza numerica delle persone coinvolte, nonché la possibile presenza di persone non informate delle misure di gestione dell'emergenza ed eventuali disabili, viene effettuata la valutazione dei rischi riferita a ciascuna area e reparto lavorativo”.

Questa operazione permette così di “classificare l'Azienda in base al rischio d'incendio e di verificare l'adeguatezza dei luoghi di lavoro alla normativa”. Inoltre da tale classificazione deriveranno, anche gli specifici obblighi del Datore di Lavoro “per quanto concerne le modalità di addestramento antincendio della propria squadra di emergenza”. Infatti Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'esigenza, una volta valutato il rischio incendio in Azienda, di “predisporre un apparato permanente composto di addetti che si occupino di: ispezionare gli ambienti di lavoro, identificarne i pericoli e agire adeguatamente in caso di sviluppo di un focolaio o, più generalmente, di intervenire al verificarsi di un'emergenza, anche se di natura diversa dall'incendio (terremoti, crolli, allagamenti, ecc.)”.

 

Il processo di analisi e valutazione si conclude con l'analisi di tollerabilità, la gestione dei rischi residui e l'individuazione delle azioni di miglioramento.

 

In questo senso la valutazione del rischio d'incendio risulta essere un procedimento attraverso il quale vengono definiti nei luoghi di lavoro il livello di rischio, le azioni e le misure per minimizzarlo. E in tale contesto “assume una notevole rilevanza la definizione delle protezioni che consentono di condurre il rischio ad un livello accettabile”.

In sintesi – continua il documento - la valutazione globale del rischio incendio prevede i seguenti passaggi:

1. “studio delle caratteristiche del sistema;

2. identificazione dei possibili scenari d'incendio;

3. identificazione delle conseguenze;

4. valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento”.

E risulta evidente che per “limitare il rischio incendio è necessario intervenire sui fattori che lo determinano e quindi sia sulla frequenza che sulla limitazione delle conseguenze”.


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